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Corte d'Appello di Bologna > Trattamenti sanitari
Data: 24/03/2006
Giudice: Benassi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 42/06
Parti: Gallo / Fadros srl
ACCERTAMENTO DIRITTO AD EROGAZIONE GRATUITA DI FARMACI (MULTI TRATTAMENTO DI BELLA) – INSUSSISTENZA


Art. 32 Cost.

Artt. 1 e ss. D.L. n. 23/98 conv. in legge n. 94/88

Art. 1, IV comma D.L. n. 536/96 conv. in legge n. 648/88

Una malata affetta da neoplasia diffusa, dopo essersi sottoposta a diversi interventi chirurgici purtroppo non risolutivi della propria patologia, intraprendeva nel settembre 1999 la cura farmacologica del prof. Di Bella, a seguito della quale si verificava un recupero delle condizioni generali, e chiedeva conseguentemente la condanna della AUSL di Modena alla dispensazione gratuita per tutta la durata della terapia dei farmaci contemplati da detta terapia multitrattamentale, previo accertamento mediante CTU medica dell’efficacia terapeutica della cura Di Bella in relazione alla propria patologia. Il Tribunale di Modena, in base all’art. 1 del d.l. n. 23/88 convertito in legge n. 94/88, rigettava la domanda in quanto la ricorrente aveva iniziato la terapia Di Bella in epoca successiva alla chiusura della sperimentazione in ordine alla efficacia terapeutica del multi trattamento (25.11.1998), e non ammetteva la richiesta CTU medico legale, avendo la sperimentazione scientifica accertato l’inefficacia terapeutica del MDB ed avendo la Corte Costituzionale (sent. n. 121/99) escluso che il giudice potesse ridiscutere i risultati della sperimentazione. La sig.ra Ines quindi appellava la sentenza, sostenendo che il primo giudice aveva omesso di considerare che l’art. 1, comma 4, del d.l. 536/96 convertito in legge n. 648/96, individua le ipotesi di derogabilità gratuita dei farmaci nei casi di mancanza di valida alternativa terapeutica. La Corte di Appello di Bologna conferma integralmente la sentenza di primo grado, richiamando due proprie precedenti decisioni (la n. 372 del 13.6.2002 e la n. 504 del 17.10.2002) con le quali, anche alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale (n. n. 121/99, n. 188/00 e n. 279/03) aveva ritenuto che l’assistito che abbia iniziato la terapia Di Bella in epoca successiva alla chiusura della fase di sperimentazione in ordine alla efficacia terapeutica del multi trattamento, non ha diritto alla somministrazione gratuita dei farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Nel contempo la Corte ritiene che non compete alla Autorità Giudiziaria accertare, mediante l’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio, l’efficacia terapeutica del trattamento del prof. Di Bella in relazione alla patologia tumorale dalla quale l’assistito è affetto, in coerenza con il principio dell’ordinamento secondo cui la legge ha attribuito ad appositi organi tecnici il potere di effettuare la sperimentazione in ordine all’efficacia terapeutica dei farmaci, nonché di stabilire, in caso di esito negativo, che essi non possano essere erogati gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale. La Corte conclude poi richiamando l’insegnamento della Suprema Corte (Cass. S.U. n. 12218/00) secondo il quale l’ordinamento appresta una tutela non illimitata in relazione a tutte le possibili esigenze preventive e terapeutiche dell’individuo, ma circoscritta a quelle che la normativa vigente prevede, stabilendo quali prestazioni le strutture sanitarie sono tenute ad erogare. Sussistono quindi dei “limiti esterni” oltre i quali l’interesse individuale del cittadino cessa di essere direttamente garantito.




Corte d'Appello di Bologna > Trattamenti sanitari
Data: 22/01/2008
Giudice: Migliorati
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 272/07
Parti: Flai-Cgil c. Parmovo s.r.l.
INDENNIZZO DA EMOTRASFUSIONE


Artt. 1 e 2 della legge 210/1992

L’assenza di infezioni in atto a carico del soggetto che ha contratto, a causa di trasfusioni, la epatite HCV positiva, pur non comportando l’ascrivibilità della patologia ad una delle categorie previste dalla tabella A allegata al DPR 834/1981, dà comunque diritto all’indennizzo previsto dagli artt. 1 e 2 della legge 25.2.1992 n. 210 come modificata dall’art. 1 della legge 25.7.1997 n. 238.

Ciò è quanto sancito dalla Corte di Appello di Bologna in applicazione del recente orientamento della Corte di Cassazione (sentenza della Sezione Lavoro n. 10214 del 4.5.2007) che ha ampliato i confini della tutela riconosciuta ai soggetti che hanno subito danni irreversibili a causa di infezioni contratte a seguito di trasfusioni.

Ribadisce la Corte di Appello che detto ampliamento discende da una lettura costituzionalmente orientata (in relazione ai parametri generali fissati negli artt. 2 e 32 della Costituzione) della normativa di tutela contenuta nella legge n. 210 del 1992 riferita ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, che consente di riconoscere l’indennizzo, previsto dalla citata legge 210 in favore dei sopraindicati soggetti, in tutti i casi di lesione permanente dell’integrità psico-fisica, cioè della salute come tale, indipendentemente dall’incidenza sulla capacità di produzione di reddito.

Conseguentemente, per la Corte di Appello, deve essere riconosciuto il diritto all’indennizzo in questione, che ha carattere assistenziale e non è comparabile perciò con il risarcimento del danno, anche al soggetto affetto da contagio HCV che, pur in assenza di sintomi e pregiudizi funzionali attuali, determina sicuramente un danno permanente alla salute, dovendosi intendere il richiamo alla tabella A allegata al DPR 834/1981 semplicemente quale prescrizione dei criteri di massima finalizzati alla liquidazione.